Trasferimenti di stock UE dalla Francia: regole IVA e deposito
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Trasferimenti di stock UE dalla Francia: regole IVA e deposito

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Se la sua azienda sposta merci dalla Francia verso un altro Stato membro senza vendere subito, la regola IVA dipende da un punto semplice: il trasferimento è definitivo oppure in conto deposito presso un cliente già identificato. Nel primo caso si dichiara una cessione intracomunitaria in Francia e un acquisto intracomunitario nel Paese di stock; nel secondo il regime di deposito può evitare l’identificazione IVA se il trasferimento di proprietà avviene entro 12 mesi.

Illustration : documents de TVA et fiscalité européenne

Sono Jim, Specialista IVA presso Eurofiscalis. Accompagno le aziende nella gestione delle loro operazioni in Francia. Per operare legalmente, e necessario ottenere una partita IVA in Francia e, se extra-UE, nominare un rappresentante fiscale in Francia.

Trasferimento definitivo di stock

Il trasferimento definitivo riguarda merci inviate dalla Francia verso un deposito, una succursale o uno stabilimento che l’azienda possiede in un altro Stato membro. Il cliente finale non è noto al momento dello spostamento.

Il trattamento IVA e doppio: in Francia si dichiara una cessione intracomunitaria esente da IVA, mentre nel Paese di arrivo si dichiara un acquisto intracomunitario soggetto a IVA locale. Consulta la nostra guida IVA Francia e la guida sugli obblighi Intrastat in Francia.

  • Emettere una fattura proforma senza IVA verso il proprio numero IVA estero.
  • Inserire il trasferimento nella linea F2 della CA3 francese.
  • Dichiarare il flusso nell’ERTVA e nell’EMEBI con regime 21-11.

Stock in consignazione o conto deposito

Il conto deposito cambia la risposta IVA perché il cliente finale è identificato prima dello spostamento della merce. La proprietà non passa al momento dell’invio, ma solo quando il cliente preleva o rivende i beni.

  • Emettere una fattura proforma senza IVA al cliente identificato.
  • Tenere un registro dei beni trasferiti in consignazione o in conto deposito.
  • Dichiarare il trasferimento fisico nell’elenco riepilogativo IVA in regime 20.

Quando il cliente preleva la merce, nasce la vendita. Ogni prelievo parziale o totale deve essere documentato come cessione intracomunitaria dalla Francia.

  • Emettere una fattura definitiva senza IVA al cliente.
  • Dichiarare la vendita nella linea F2 della CA3 francese.
  • Dichiarare la vendita nell’ERTVA e nell’EMEBI in regime 21-32.

Dopo 12 mesi o in caso di ritorno

Il termine di 12 mesi è il punto di rottura del regime semplificato. Se la proprietà non è trasferita entro questo termine, la società deve identificarsi ai fini IVA nel Paese di stock.

  • Aprire o utilizzare un numero IVA nel Paese in cui si trova la merce.
  • Emettere una fattura proforma tra il numero IVA francese e il numero IVA estero.
  • Dichiarare una cessione intracomunitaria sulla CA3, linea F2.
  • Dichiarare il flusso nell’ERTVA e nell’EMEBI in regime 21-11.

Il ritorno entro 12 mesi corregge il trasferimento iniziale in ERTVA con regime 10. Il ritorno dopo 12 mesi si dichiara nell’EMEBI in regime 19 e nell’ERTVA in regime 25.

Mettere in sicurezza CA3, ERTVA ed EMEBI

Il metodo migliore parte dal flusso logistico, poi qualifica l’operazione IVA. Per ogni movimento, vanno controllati proprietario della merce, luogo di stock, cliente noto o non noto, data di prelievo e ritorno.

  • Documento di trasferimento con Paese di partenza e arrivo.
  • Fattura proforma o fattura definitiva.
  • Numero IVA utilizzato in Francia e nel Paese di stock.
  • Codice regime atteso: 20, 21-11, 21-32, 10, 19 o 25.

Eurofiscalis può qualificare i trasferimenti di stock, ordinare le registrazioni IVA e mettere in sicurezza CA3, ERTVA ed EMEBI.


Domande frequenti

Un trasferimento di stock dalla Francia è sempre una vendita?

No. Un trasferimento definitivo verso un deposito proprio è trattato come cessione intracomunitaria in Francia e acquisto intracomunitario nel Paese di arrivo.

Quale regime si usa per il deposito?

Il trasferimento fisico in deposito o consignazione si dichiara nell’elenco riepilogativo IVA in regime 20. La vendita successiva si dichiara in regime 21-32.

Cosa succede se la merce ritorna in Francia?

Il ritorno entro 12 mesi si corregge in ERTVA con regime 10. Dopo 12 mesi, il ritorno si dichiara in EMEBI regime 19 e in ERTVA regime 25.

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Informazioni sull’autore

Natacha Petit

Esperta IVA

Esperta IVA presso Eurofiscalis, Natacha Petit assiste le imprese sui loro obblighi dichiarativi e sulla conformità IVA in Europa. Aiuta le aziende a mettere in sicurezza le operazioni transfrontaliere, dall'identificazione fino al recupero dell'IVA estera.

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