Rimborso IVA in Svizzera: la guida per le imprese estere (2026)
Svizzera #Ottenere un rimborso IVA

Rimborso IVA in Svizzera: la guida per le imprese estere (2026)

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Un'impresa estera recupera l'IVA pagata in Svizzera presentando una domanda di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), tramite i moduli ufficiali 1222 e 1223 e per il tramite di un rappresentante fiscale in Svizzera. La domanda copre un intero anno civile, richiede un minimo di 500 CHF di IVA e va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo. Scaduto questo termine, il diritto al rimborso è perso in modo definitivo.

Sono Jim, Specialista IVA presso Eurofiscalis. Accompagno le aziende francesi e internazionali nella gestione delle loro operazioni in Europa, e in particolare in Svizzera, dove la procedura segue regole proprie, distinte da quelle dell'Unione europea.

Illustration : remboursement de TVA, euros et calculatrice

Rimborso o registrazione: trova la tua procedura

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Paese di rimborso

Questo simulatore ti aiuta a individuare la via da utilizzare per recuperare l'IVA sostenuta in un paese. Inizia scegliendo il paese interessato.

IVA locale
TVA/MWST
Valuta
CHF
Amministrazione
Administration fédérale des contributions (AFC)

Chi può recuperare l'IVA pagata in Svizzera?

Il rimborso dell'IVA svizzera è riservato alle imprese estere non registrate in Svizzera che hanno sostenuto IVA su spese professionali. Si fonda sul diritto al rimborso dell'imposta precedente previsto dalla legge svizzera sull'IVA (art. 107 LIVA e art. da 151 a 156 dell'ordinanza OIVA). Non è un meccanismo europeo: essendo la Svizzera fuori dall'UE, non si applicano né l'8a né la 13a direttiva. L'unica via è la procedura nazionale dell'AFC. Le imprese che realizzano operazioni imponibili in Svizzera devono invece registrarsi e nominare un rappresentante fiscale in Svizzera.

Le quattro condizioni cumulative

Per essere ammessa, l'impresa richiedente deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:

  • avere sede, domicilio o una stabile organizzazione all'estero;
  • non fornire alcuna prestazione sul territorio svizzero durante il periodo interessato;
  • aver sostenuto le spese per la propria attività imprenditoriale;
  • dimostrare la propria qualità di imprenditore con un'attestazione dell'autorità fiscale del proprio Paese.

La reciprocità: la Francia e l'UE ne hanno diritto?

La Svizzera rimborsa l'IVA solo alle imprese stabilite in un Paese che concede la reciprocità (art. 152 OIVA). In concreto, il Paese deve offrire alle imprese svizzere un diritto al rimborso equivalente, oppure non prelevare un'imposta paragonabile all'IVA.

La Francia e tutti gli Stati dell'Unione europea concedono la reciprocità: le imprese francesi e quelle italiane, quindi, hanno pieno diritto al rimborso dell'IVA svizzera. La procedura è inoltre aperta a numerosi Paesi terzi (Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, tra gli altri).

L'importo minimo: 500 CHF per domanda

L'IVA recuperabile deve raggiungere almeno 500 CHF per anno civile. Sotto questa soglia l'AFC dichiara la domanda irricevibile. Il minimo si calcola sull'insieme delle fatture di uno stesso anno, il che consente di cumulare le piccole spese per superare la soglia.

Quali spese danno diritto al rimborso?

Sono rimborsabili le spese professionali sostenute in Svizzera e giustificate da fatture conformi ai requisiti svizzeri. Il rimborso riguarda l'imposta precedente che l'impresa avrebbe potuto dedurre se fosse stata registrata in Svizzera. Una volta registrati, la dichiarazione IVA in Svizzera segue cadenze trimestrali o semestrali.

Le voci più frequentemente interessate sono:

  • l'alloggio (aliquota alberghiera del 3,8 %);
  • le spese per fiere, saloni e conferenze (affitto dello stand, allestimento, logistica);
  • le formazioni seguite in Svizzera;
  • gli acquisti di beni presso fornitori svizzeri;
  • l'IVA all'importazione versata all'UDSC (dogana), dietro presentazione delle decisioni di tassazione.

Caso particolare: l'IVA di una fiera o di un salone

Recuperare l'IVA di una fiera professionale in Svizzera è possibile, purché non vi si effettui alcuna vendita diretta. La trappola classica dell'espositore a Ginevra, Basilea o Lugano è fatturare o incassare sul posto: questa operazione costituisce una prestazione localizzata in Svizzera e fa scattare l'assoggettamento, azzerando il diritto al rimborso annuale.

Come chiedere il rimborso: la procedura passo dopo passo

La domanda di rimborso si articola in tre passaggi e non ammette nessun modulo diverso dà modelli ufficiali dell'AFC. Qualsiasi documento non conforme comporta il rigetto o la sospensione della pratica.

Passaggio 1 — Raccogliere le fatture originali conformi

Raccogli tutte le fatture dei fornitori dell'anno civile, in originale, con le indicazioni IVA svizzere obbligatorie (numero IDI del fornitore in formato CHE, aliquota applicata, importo dell'IVA). Per l'IVA all'importazione, conserva le decisioni di tassazione dell'UDSC.

Passaggio 2 — Compilare i moduli 1222 e 1223

La pratica si basa su due moduli:

  • il modulo 1222: la domanda di rimborso vera e propria, che integra la procura al rappresentante svizzero;
  • il modulo 1223: l'elenco dettagliato di tutte le fatture presentate.

Passaggio 3 — Allegare l'attestazione d'impresa e presentare la domanda

Aggiungi l'attestazione di qualità di imprenditore rilasciata dall'autorità fiscale del Suo Paese. In Italia si tratta del certificato di soggetto passivo IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, valido per l'anno civile interessato. La pratica completa viene poi presentata all'AFC dal Suo rappresentante in Svizzera.

Quali tempi per il rimborso dell'IVA svizzera?

Due termini scandiscono la procedura: la scadenza per la presentazione e i tempi di trattamento dell'AFC.

Scadenza di presentazione: il 30 giugno, senza proroghe

La domanda relativa a un anno civile va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo. È un termine perentorio: superato il 30 giugno, il diritto al rimborso è perso, senza ricorso né proroga possibile. È ammessa una sola domanda per anno civile.

Tempi di rimborso dell'AFC

Una volta presentata la pratica completa, l'AFC procede all'esame e poi al rimborso, in franchi svizzeri (CHF). La Svizzera non pubblica una garanzia di tempistica precisa per questa procedura: metti in conto diversi mesi di trattamento. In caso di ritardo, l'AFC può essere tenuta a versare interessi rimuneratori, alle condizioni dell'art. 88 LIVA.

Serve un rappresentante fiscale in Svizzera per recuperare l'IVA?

Sì, è un obbligo di legge (art. 154 OIVA), non una semplice opzione. Un'impresa estera non può presentare da sola la propria domanda di rimborso all'AFC: deve incaricare un rappresentante con domicilio o sede in Svizzera, che funge da recapito per le notifiche e da interlocutore dell'amministrazione. La procura figura direttamente sul modulo 1222.

Rimborso o registrazione: qual è il Suo caso?

Il percorso corretto dipende dalla Sua attività in Svizzera. Se non vi realizza alcuna operazione imponibile, la procedura di rimborso annuale 1222/1223 fa per Lei. Se vende, consegna o presta servizi in Svizzera, supera la soglia di assoggettamento e deve registrarsi per recuperare l'IVA tramite i Suoi rendiconti. Per una panoramica completa sulla fiscalità svizzera, consulta la nostra guida IVA Svizzera.

  • Nessuna operazione imponibile, solo spese → domanda di rimborso (1222/1223), recupero una volta all'anno entro il 30 giugno.
  • Vendite, consegne o prestazioni sul posto → registrazione IVA, recupero tramite i rendiconti periodici.

Ha bisogno di supporto per recuperare la Sua IVA svizzera?

Eurofiscalis agisce come Suo rappresentante domiciliato in Svizzera: verifichiamo l'ammissibilità delle Sue spese, prepariamo i moduli 1222 e 1223, mettiamo in sicurezza le Sue attestazioni e presentiamo la domanda all'AFC entro la scadenza. Lei recupera la Sua IVA, noi gestiamo la procedura e il dialogo con l'amministrazione. Consulta la nostra guida sulla fatturazione in Svizzera.

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Domande frequenti

Qual è l'importo minimo di IVA rimborsabile in Svizzera?

La soglia è di 500 CHF di imposta precedente per anno civile. Tutte le fatture di uno stesso anno si cumulano per raggiungere questo minimo. Sotto i 500 CHF, l'AFC dichiara la domanda irricevibile e non viene versato alcun rimborso.

Qual è la scadenza per presentare la domanda?

La domanda relativa a un anno civile va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo. È un termine perentorio: dopo il 30 giugno il diritto al rimborso è perso in modo definitivo, senza proroga possibile.

L'Italia ha un accordo di reciprocità con la Svizzera?

Sì. L'Italia, come tutti gli Stati dell'UE, concede la reciprocità alla Svizzera. Le imprese italiane hanno quindi diritto al rimborso, a condizione di rispettare le regole generali dell'IVA in Svizzera e la procedura dell'AFC.

Il rimborso è possibile senza un rappresentante in Svizzera?

No. La legge svizzera impone di incaricare un rappresentante domiciliato o con sede in Svizzera per presentare la domanda. L'impresa estera non può rivolgersi direttamente all'AFC. La procura è integrata nel modulo 1222.

Cosa succede se vendo durante una fiera in Svizzera?

Una vendita diretta sul suolo svizzero costituisce un'operazione imponibile e fa scattare l'assoggettamento. Deve quindi registrarsi e gestire l'IVA tramite i Suoi rendiconti. Per fatturare un cliente in Svizzera nel modo corretto, anticipa questo aspetto prima dell'evento.

Qual è l'aliquota IVA svizzera nel 2026?

L'aliquota ordinaria è dell'8,1 %, quella ridotta del 2,6 % e l'aliquota speciale per l'alloggio del 3,8 %. Una volta registrata, l'impresa applica queste aliquote e presenta la propria dichiarazione IVA in Svizzera secondo la periodicità fissata dall'AFC.

Si possono presentare più domande di rimborso all'anno?

No. È ammessa una sola domanda per anno civile. Deve raccogliere tutte le fatture dell'anno interessato. Prepari quindi una pratica completa anziché frazionare i Suoi giustificativi in più invii.

Paesi interessati


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Informazioni sull’autore

Jimmy Sagnier

Business Developer

Business Developer presso Eurofiscalis, Jimmy Sagnier affianca e-commerce e aziende internazionali nella comprensione delle normative IVA europee. Grazie alla sua esperienza sul campo, semplifica tematiche fiscali complesse — rappresentanza fiscale, Intrastat, OSS — per aiutare le imprese a restare conformi e serene nel loro sviluppo all'estero.