Quale procedura usare per il rimborso IVA in Italia
La procedura dipende dallo Stato di stabilimento e dalla posizione IVA italiana della società. Per le imprese non stabilite in Italia, il supporto di un rappresentante fiscale in Italia è spesso determinante per gestire correttamente la richiesta. La procedura varia anche in base alle regole generali dell'IVA in Italia. Non è una scelta libera: una società UE non stabilita in Italia segue l'ottava direttiva; una società extra-UE deve verificare la reciprocità.
| Profilo della società | Procedura corretta | Base normativa | Invio |
| Società stabilita in un altro Stato UE, senza stabile organizzazione in Italia | Ottava direttiva | Directive 2008/9/EC, art. 38-bis2 DPR 633/1972 | Portale fiscale del Paese di stabilimento |
| Società stabilita fuori UE, con reciprocità | Tredicesima direttiva | Art. 38-ter DPR 633/1972 | Modello IVA 79 al Centro Operativo di Pescara |
| Società già identificata o registrata IVA in Italia | Rimborso ordinario / dichiarazione IVA italiana | Art. 38-bis DPR 633/1972 | Dichiarazione annuale o istanza trimestrale italiana |
Non mescoli le procedure. Se l'IVA è già confluita in una liquidazione periodica o in una dichiarazione IVA italiana, non deve essere richiesta anche tramite rimborso non residente.
Società UE: ottava direttiva e portale del Paese di stabilimento
Una società UE non stabilita in Italia chiede il rimborso tramite il portale elettronico del proprio Stato membro. L'amministrazione del Paese di stabilimento trasmette poi la pratica all'Agenzia delle Entrate italiana, competente per decidere sul rimborso dell'IVA pagata in Italia.
La procedura si applica quando la società:
è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro dell'Unione europea;
non ha sede o stabile organizzazione in Italia per il periodo interessato;
non ha effettuato operazioni italiane incompatibili con il rimborso non residente;
chiede il rimborso solo per IVA detraibile secondo le regole italiane.
La scadenza è il 30 settembre N+1. Per l'IVA assolta nel 2025, la domanda deve quindi essere inviata entro il 30 settembre 2026 dal portale del Paese di stabilimento. Dopo l'invio, l'Italia può chiedere chiarimenti o copie di fatture.
Prepari il dossier prima dell'estate. La scadenza del 30 settembre sembra comoda, ma le richieste di scansioni, codici spesa e dati fornitore bloccano spesso le pratiche preparate negli ultimi giorni.
Soggetti extra-UE: tredicesima direttiva, reciprocità e modello IVA 79
Una società extra-UE può recuperare l'IVA italiana solo se esiste una condizione di reciprocità con il Paese di stabilimento. Per un approfondimento specifico, consulta la guida sui rimborsi IVA accordo di reciprocità.
La pratica passa dal modello IVA 79, da presentare al Centro Operativo di Pescara. Anche per questi soggetti, la scadenza operativa da considerare è il 30 settembre N+1.
Il Regno Unito rientra nella procedura extra-UE con reciprocità. La Risoluzione 22/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la reciprocità Italia-Regno Unito per i rimborsi IVA ex art. 38-ter con effetto dal 1 gennaio 2021. Dopo la Brexit, quindi, le società UK non usano più la procedura UE, ma possono accedere al rimborso se ricorrono i presupposti dell'art. 38-ter.
Non trasformi la rappresentanza fiscale in un requisito generalizzato della procedura ex art. 38-ter. Può essere necessaria in altri scenari, per esempio per operare con una posizione IVA italiana, ma il rimborso extra-UE va analizzato sulla base di reciprocità, modello IVA 79 e requisiti del richiedente.
Soglie, periodi e tempi di risposta
La domanda deve superare soglie minime precise. Sotto queste soglie, il rimborso non viene gestito anche se l'IVA è astrattamente detraibile.
| Tipo di domanda | Periodo coperto | Importo minimo |
| Annuale | Anno civile o residuo finale dell'anno | 50 EUR |
| Infrannuale | Almeno 3 mesi, salvo residuo finale | 400 EUR |
I tempi non sono identici tra UE ed extra-UE. Per le domande UE, l'amministrazione italiana dispone normalmente di 4 mesi dalla ricezione; se chiede informazioni aggiuntive, il termine può arrivare a 6 o 8 mesi. Per le domande extra-UE ex art. 38-ter, il riferimento pratico è 6 mesi, estendibili a 8 in caso di richieste integrative.
Tratti ogni richiesta di informazioni come una mini-verifica fiscale. La risposta deve essere completa, coerente con le fatture e tempestiva; una risposta parziale può far perdere mesi o portare al rigetto.
Fattura completa: il documento che sblocca il rimborso
Lo scontrino non è sufficiente per recuperare l'IVA italiana. Serve una fattura completa, intestata correttamente alla società richiedente e con tutti gli elementi necessari per collegare spesa, fornitore, aliquota e diritto alla detrazione.
Una fattura utile al rimborso deve riportare almeno:
dati completi del fornitore italiano;
dati completi della società cliente;
partita IVA o numero identificativo estero del cliente, quando richiesto;
imponibile, aliquota IVA e imposta esposti separatamente;
descrizione dei beni o servizi acquistati;
data, numero fattura e valuta;
assenza di indicazioni incompatibili con la detraibilità.
Le scansioni possono essere richieste oltre determinate soglie. Nella procedura UE, il portale o l'amministrazione possono richiedere copie elettroniche per fatture superiori a 1.000 EUR o a 250 EUR per il carburante. Nelle procedure extra-UE, la documentazione va preparata con ancora più rigore, perché il modello IVA 79 e gli allegati sono il centro della pratica.
Chieda la fattura subito. Recuperare una fattura completa mesi dopo una fiera, un pernottamento o un rifornimento in Italia è spesso più difficile della pratica di rimborso stessa.
Quali spese danno diritto al rimborso
Il rimborso riguarda solo l'IVA detraibile secondo le regole italiane. Non basta che la fattura indichi IVA al 22%: la spesa deve essere inerente all'attività, documentata correttamente e ammessa alla detrazione dagli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/1972.
| Spesa | Trattamento prudente |
| Hotel e alloggio professionale | Recuperabile se inerente e fatturato correttamente |
| Ristorazione professionale | Recuperabile se documentata da fattura completa e coerente con l'attività |
| Carburante | Possibile, con attenzione a veicolo, uso professionale e soglie di copia |
| Pedaggi e trasporti legati all'attività | Da verificare in base a documento e inerenza |
| Veicoli a uso misto | Detraibilità spesso limitata, da analizzare caso per caso |
| Spese private, non inerenti o documentate da scontrino | Non rimborsabili |
Non prometta mai un recupero universale al 100%. Alcune categorie possono essere integralmente detraibili in presenza delle condizioni corrette, ma veicoli, carburante, rappresentanza e spese miste richiedono un controllo puntuale.
Visto di Conformità: quando entra davvero in gioco
Il Visto di Conformità oltre 30.000 EUR riguarda il rimborso ordinario da posizione IVA italiana. Se una società è identificata in Italia e chiede un rimborso di credito IVA tramite dichiarazione annuale o istanza ordinaria, l'art. 38-bis può richiedere visto, sottoscrizione alternativa o garanzia secondo il caso.
Questo punto non deve essere confuso con la procedura non residente ex art. 38-bis2 o 38-ter. Una società UE o extra-UE che chiede il rimborso come non residente non deve essere presentata automaticamente come soggetta al Visto di Conformità solo perché l'importo supera 30.000 EUR.
Prima di scegliere la via del rimborso, controlli se la società ha già una partita IVA italiana attiva e come sono state registrate le fatture. È il punto che evita doppie richieste, dinieghi e ricostruzioni contabili a posteriori.
Procedura pratica in 6 passaggi
La qualità del dossier conta più della velocità di invio. Una richiesta completa riduce le domande integrative e accelera la decisione. Consulta la nostra guida sulla dichiarazione IVA in Italia.
Identificare la procedura corretta: ottava direttiva, tredicesima direttiva o rimborso ordinario italiano.
Verificare che il richiedente non abbia incompatibilità: stabile organizzazione, operazioni locali, partita IVA italiana usata per quelle fatture.
Separare le fatture per periodo, fornitore, natura della spesa e aliquota.
Eliminare scontrini, ricevute incomplete e costi non inerenti.
Preparare scansioni e allegati quando superano 1.000 EUR, o 250 EUR per carburante se richiesti.
Inviare entro il 30 settembre N+1 e monitorare eventuali richieste dell'amministrazione.
Il rimborso IVA in Italia è una procedura documentale prima che fiscale. La norma apre il diritto, ma sono fattura, detraibilità e coerenza della posizione IVA a determinare se l'importo viene davvero liquidato. Scopri come ottenere una partita IVA in Italia.
Domande frequenti
Chi può chiedere il rimborso IVA in Italia?
Può chiederlo una società soggetto passivo IVA non stabilita in Italia che ha pagato IVA italiana su spese professionali e non l'ha già recuperata tramite una posizione IVA italiana. Le società UE usano l'ottava direttiva; le società extra-UE devono verificare la reciprocità e usare la procedura ex art. 38-ter.
Qual è la scadenza per chiedere il rimborso dell'IVA italiana?
La scadenza da considerare è il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di rimborso. Per una domanda relativa al 2025, il termine è quindi il 30 settembre 2026. Questo vale per le domande UE tramite portale nazionale e per i soggetti extra-UE con reciprocità tramite modello IVA 79.
Uno scontrino permette di recuperare l'IVA italiana?
No. Lo scontrino non contiene normalmente tutti gli elementi richiesti per il rimborso. Serve una fattura completa, intestata alla società e con imponibile, aliquota, IVA, dati del fornitore, dati del cliente e descrizione della spesa.
Le società del Regno Unito possono chiedere il rimborso IVA in Italia?
Sì, se ricorrono le condizioni dell'art. 38-ter. Dopo la Brexit, il Regno Unito è un Paese extra-UE, ma la Risoluzione 22/E/2024 ha riconosciuto la reciprocità Italia-Regno Unito per i rimborsi IVA con effetto dal 1 gennaio 2021.
Quali sono le soglie minime per presentare la domanda?
La soglia minima è 50 EUR per una domanda annuale e 400 EUR per una domanda infrannuale. La domanda infrannuale copre in genere almeno 3 mesi, salvo il residuo finale dell'anno.
Quanto tempo serve per ottenere il rimborso?
Per le domande UE, il termine iniziale è di 4 mesi dalla ricezione della domanda da parte dell'Italia, ma può arrivare a 6 o 8 mesi se l'amministrazione chiede informazioni aggiuntive. Per le domande extra-UE ex art. 38-ter, si ragiona normalmente su 6 mesi, estendibili a 8 mesi.
Il Visto di Conformità è sempre richiesto oltre 30.000 EUR?
No. Il Visto di Conformità oltre 30.000 EUR riguarda soprattutto i rimborsi ordinari di credito IVA richiesti da una posizione IVA italiana, secondo l'art. 38-bis. Non va presentato come requisito automatico per ogni rimborso non residente ex ottava o tredicesima direttiva.
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