Triangolazioni Intracomunitarie
Transazioni complesse: come gestire le vendite triangolari?
Il commercio di beni all’interno dell’Unione Europea può coinvolgere diversi operatori e le imprese possono essere coinvolte in transazioni complesse in cui diversi flussi finanziari possono essere coinvolti nello stesso flusso fisico di beni. Quando queste transazioni coinvolgono tre società con sede in tre diversi Stati membri e le merci si spostano da un Paese all’altro senza passare per il terzo, vengono comunemente definite “vendite triangolari”. Se siete coinvolti in una vendita triangolare, è importante capire come vengono fatturate queste transazioni e quali sono gli obblighi per ciascuno degli operatori. Questo articolo illustra le regole IVA che si applicano quando tutte e tre le aziende sono stabilite nell’UE.
- data di pubblicazione : 29/03/2024
- Tempo di lettura 15 min
Norme IVA applicabili alle vendite triangolari (Direttiva del 16 dicembre 1991)
Definizione di triangolazione intracomunitaria
Una transazione o vendita in triangolazione si verifica quando tre società con sede in tre Paesi diversi sono coinvolte nello stesso flusso fisico di merci. Questo è il caso, ad esempio, se la vostra azienda francese (B) acquista merci da un’azienda italiana (A) e le vende a un’azienda austriaca (C): le merci vengono inviate direttamente dall’Italia all’Austria, senza passare per la Francia. In questo caso, la vostra azienda è un “acquirente/venditore”, o un’azienda “intermediaria”.
Secondo la Direttiva del 16 dicembre 1991, quando la vostra società (B) si trova nella posizione di acquirente/venditore, dovete essere identificati ai fini IVA nel Paese di partenza (A) o di cessione dei beni (C): questa Direttiva stabilisce che la società “intercalare” non è esente da IVA. In questo esempio, dovete quindi essere identificati in Italia o in Austria per poter effettuare la vostra transazione. Se siete già identificati in questi due Paesi, dovrete utilizzare il numero di partita IVA intracomunitario che avete nel Paese da cui provengono i beni. Nelle transazioni triangolari solo una delle due vendite effettuate è esente. Qui di seguito vengono illustrati gli obblighi di fatturazione e IVA delle tre società, a seconda che l’acquirente/venditore sia identificato nel Paese di partenza o in quello di cessione.
L'acquirente/venditore è identificato nel paese di partenza
Quando la vostra società francese, l’acquirente/venditore, è identificata nel Paese di partenza della merce, nel nostro esempio l’Italia, darete il vostro numero di partita IVA italiano alla società A, da cui state acquistando la merce. Questa prima vendita è considerata una vendita interna all’Italia: il vostro fornitore A vi fatturerà comprensiva dell’IVA italiana, che potrete poi reclamare secondo le norme vigenti in Italia. Dopo questo primo flusso finanziario, fatturerete al vostro cliente C, il destinatario dei beni in Austria: questo secondo flusso sarà trattato come una cessione intracomunitaria esente da IVA dall’Italia. Pertanto, fatturerete al vostro cliente austriaco al netto dell’IVA utilizzando la vostra partita IVA italiana. La merce verrà spedita direttamente dall’Italia per essere consegnata in Austria.
Quali sono gli obblighi di A, B e C? L’azienda A effettua una vendita locale e fattura a B l’IVA del proprio Paese. Non dovrà presentare una dichiarazione di scambio merci. L’impresa B deve attribuire ad A il proprio numero di partita IVA intracomunitaria nel Paese di partenza, pagare l’IVA e recuperarla nelle dichiarazioni locali. Deve poi dichiarare la cessione intracomunitaria effettuata nel Paese di C nella sua dichiarazione IVA e in una spedizione nell’ambito del sistema 21. La società C, dal canto suo, effettua un acquisto intracomunitario soggetto a IVA nel proprio Paese ed effettuare una registrazione DEB nel regime 11, indicando lo Stato membro A come Paese di origine.
Triangolazioni Intracomunitarie: l'acquirente/venditore è identificato nel paese di consegna
Se la vostra società francese B è l’acquirente/venditore della stessa transazione, ma questa volta identificata nel Paese di cessione, cioè l’Austria, la prima vendita sarà in questo caso considerata una cessione intracomunitaria esente. Voi darete il vostro numero di partita IVA austriaco al vostro fornitore italiano A, che vi fatturerà la merce al netto dell’IVA utilizzando questo numero di partita IVA austriaco e indicando l’Austria come Paese di cessione. In seguito effettuerete una vendita locale in Austria, dove siete identificati: qui dovrete fatturare al vostro cliente C l’IVA locale inclusa o l’IVA esclusa se il Paese di consegna applica il principio dell’inversione contabile. In questo caso, spetterà al cliente invertire l’IVA nella dichiarazione. Se si effettua questo tipo di transazione, è quindi essenziale informarsi sulle norme IVA applicabili nel Paese in cui viene consegnata la merce per garantire la sicurezza delle transazioni.
Per quanto riguarda i vostri obblighi, a seconda che siate A, B o C, la prima vendita deve essere dichiarata dal fornitore A come una cessione intracomunitaria. La società B, dal canto suo, deve dichiarare questa vendita come acquisto intracomunitario soggetto a IVA nel Paese di cessione, riscuotere e detrarre l’IVA nella sua dichiarazione IVA e presentare un’introduzione DEB secondo il regime 11 nel Paese di cessione. Per la seconda vendita interna nel Paese di cessione, se il principio dell’inversione contabile non è applicato, l’acquirente/venditore B fattura con IVA inclusa, quindi presenta una dichiarazione e versa l’IVA nel Paese di cessione; se questo Paese applica il principio dell’inversione contabile, invece, fattura con IVA esclusa e il cliente C stornerà l’IVA. In entrambi i casi, il cliente finale C non deve presentare una DEB per questa transazione.
Triangolazioni Intracomunitarie semplificate
L’articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevede misure di semplificazione per queste vendite triangolari, consentendo alla cosiddetta società “intercalare” di evitare l’IVA. Affinché questa semplificazione si applichi, le società A, B e C devono essere identificate ai fini dell’IVA nei rispettivi Paesi, mentre la società acquirente/venditrice B non deve essere identificata né nel Paese di partenza né in quello di destinazione dei beni. Si applica anche nel caso in cui la società B sia una società non UE identificata in uno Stato membro che non è né il Paese di partenza né il Paese di cessione. Questo regime di semplificazione non è obbligatorio e, se una di queste condizioni non è soddisfatta, gli operatori interessati devono applicare le regole stabilite dalla direttiva del 1991. La vostra società francese B può essere un acquirente/venditore in una transazione triangolare semplificata se non è identificata né nel Paese di partenza né in quello di consegna, nel nostro esempio Italia e Austria. In questo caso, la prima vendita sarà considerata dal vostro fornitore come una cessione intracomunitaria esente verso l’Austria. Il vostro fornitore italiano A vi fatturerà la merce al netto dell’IVA, citando il vostro numero di partita IVA intracomunitaria francese e indicando l’Austria come paese di destinazione. Successivamente effettuerete la vendita al vostro cliente austriaco C, fatturandogli l’IVA esclusa: la vostra fattura dovrà riportare il vostro numero di IVA intracomunitario francese, il numero di IVA austriaco del vostro cliente e indicare che si tratta di una vendita triangolare semplificata con la dicitura “Esenzione dall’IVA”. Applicazione dell’articolo 141 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006″.
In questo regime semplificato, la società “intercalare” B non è soggetta all’IVA né sull’acquisto né sulla vendita. Per la prima vendita tra A e B, il fornitore A fattura a B al netto dell’IVA, quindi dichiara la vendita come cessione intracomunitaria e presenta un invio DEB secondo il regime 21. L’acquirente/venditore B non ha né un’introduzione DEB da presentare né una dichiarazione IVA da compilare per questa vendita. L’acquirente/venditore B non ha né un’introduzione DEB da presentare né una dichiarazione IVA da compilare per questo acquisto. Deve però presentare un invio DEB secondo la procedura 31 per la vendita triangolare semplificata che ha fatturato a C. Da parte sua, la società cliente C deve dichiarare l’IVA di questa transazione come un acquisto intracomunitario nel suo Paese e presentare un’introduzione DEB secondo la procedura 11.
Assicurate le vostre vendite triangolari e i trasferimenti di scorte con una verifica dell'IVA
Potrebbe essere necessaria un’ulteriore analisi delle vostre vendite triangolari se riguardano società con sede al di fuori dell’Unione Europea, trasferimenti di scorte definitive, trasferimenti di scorte in conto deposito o su contratti di deposito. È importante prestare attenzione al flusso fisico delle merci e alle norme IVA applicabili nei diversi Paesi per garantire gli obblighi commerciali e di rendicontazione in Europa. Per garantire che le vendite triangolari e i trasferimenti di scorte siano conformi alle normative fiscali, è consigliabile ricorrere ai servizi di una società di consulenza fiscale come Eurofiscalis. I nostri esperti effettueranno un audit IVA analizzando i vostri flussi e prenderanno le misure necessarie a vostro nome.
Non lasciate che le complessità fiscali delle vendite triangolari e dei trasferimenti di stock rallentino la vostra attività. Rivolgetevi oggi stesso a Eurofiscalis per una revisione completa dell’IVA e assicuratevi il vostro commercio europeo.
Probabilmente lo studio più esperto nel commercio internazionale e nell’e-commerce
Quando gli appassionati dell’Iva intracomunitaria si incontrano, volano scintille
VAT Finlandia: Aumento dell’aliquota IVA Standard e di alcuni prodotti data di pubblicazione: 01/07/2024 Tempo di lettura : 1 min Il Parlamento finlandese ha approvato il disegno di legge HE 61/2024, che aumenta l’aliquota IVA
Triangolazioni Intracomunitarie Transazioni complesse: come gestire le vendite triangolari? Il commercio di beni all’interno dell’Unione Europea può coinvolgere diversi operatori e le imprese possono essere coinvolte in transazioni complesse in cui diversi flussi finanziari possono
Tasse sugli alcolici in Francia: Quali sono le tasse sugli alcolici in Francia? All’inizio di quest’anno, il governo francese ha aggiornato le aliquote fiscali sugli alcolici in Francia per il 2024. Queste modifiche si applicano