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Deposito IVA

facturation export

Quali sono i vantaggi? Quali imprese possono beneficiare?

In questo articolo vi spieghiamo come funzionano.

Tabella dei Contenuti

Che cos'è un Deposito IVA?

È un deposito per la custodia dei beni immessi in libera pratica, (siano nazionali, comunitari o extra comunitari vincolati al regime della temporanea importazione) nel quale è possibile effettuare cessioni senza il pagamento dell’IVA, fino al momento dello sdoganamento (uscita fisica dal deposito).

È importante anche chiarire che affinché una una cessione di beni sia considerata territorialmente rilevante in Italia, i beni devono essere fisicamente in territorio italiano.

Quali vantaggi rappresentano per le imprese i depositi IVA?

Essi consentono di differire dal punto di vista finanziario il pagamento dell’IVA, tra il momento dell’operazione doganale e quello della vendita dei beni.

Permettono anche la circolazione dei beni all’interno degli Stati membri, usufruendo della sospensione di imposta, come nel caso dei depositi doganali, in modo d’evitare la corresponsione di tributi non pertinenti rispetto alla destinazione finale.

Possono essere utilizzati dai soggetti che realizzano importazioni da paesi terzi che hanno adempito i requisiti di idonea garanzia o affidabilità, in questo caso al momento dell’estrazione del bene, assolveranno l’IVA mediante il sistema reverse charge, senza dover materialmente sostenere dal punto di vista finanziario il pagamento dell’IVA.

Qualora i beni vengano inviati direttamente in un altro paese UE o extra UE, tali cessioni non sono soggette ad imposta e per tanto la fattura sarà emessa senza l’applicazione dell’IVA.

Condizioni per l'introduzione dei beni nel deposito.

Le operazioni che possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta sono regolate dalla normativa di cui l’art. 50 bis DL 331/93, tali operazioni sono divise in due gruppi:

  1. Operazioni su beni che già si trovano nel deposito IVA.
  2. Operazioni che presuppongono una introduzione fisica dei beni nel deposito.

Introduzione dei beni nel deposito

       Operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi:

  • 1. Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA.                                            
  • 2. Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA.      
  • 3. Cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.                                                                                                                                  Operazioni sui beni già custoditi nel deposito:                                                                                                                         
  • 1. Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA.                                                                                                                       
  • 2. Il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.                                                                                                                    
  • 3. Le prestazioni di servizi comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative ai beni custoditi in un deposito IVA anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi.                                                 

Operazioni di introduzione fisica dei beni all'interno del deposito IVA

L’introduzione dei beni dà inizio al regime di sospensione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’introduzione può avere ad oggetto:

 

  • Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante
    introduzione nel deposito IVA.
  • Cessioni nei confronti di operatori comunitari di beni
    mediante introduzione nel deposito IVA
  • Immissione in libera pratica di beni destinati ad essere
    introdotti nel deposito IVA
  • Cessioni di beni di cui alla Tab. A-bis destinati ad essere
    introdotti nel deposito IVA (art. 50-bis, co. 4, lett d)
  • Operazioni eseguiti su beni in giacenza nel deposito IVA
  • Prestazioni di servizi rese sui beni custoditi nel deposito IVA
  • Cessioni di beni custoditi in depositi IVA
  • Trasferimento dei beni in altro deposito IVA

Estrazione dei beni dal deposito IVA

l’estrazione dei beni dal deposito IVA può dare luogo sia ad operazioni non imponibili quali cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie, oppure ad operazioni assoggettate ad imposta.  

Le merci estratte dal soggetto che le ha introdotte o dall’ultimo acquirente all’interno del deposito, possono avere le seguenti destinazioni:

 

1. Commercializzazione o utilizzo in Italia.

2. Invio all’estero, o destinazione all’interno della UE o in un Paese Extra – UE.

 

Il D.L. 22 ottobre 2016, n.193 ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di
estrazione dei beni dal deposito Iva, modificando in particolare il co. 6 dell’art. 50-bis DL
331/93.

Base imponibile per il calcolo dell'imposta all'atto dell'estrazione.

Nell’ipotesi in cui i beni vengano estratti dal deposito per effettuare una cessione all’esportazione o una cessione intracomunitaria, non sussiste alcun obbligo di pagamento dell’imposta.

Nei casi dove l’estrazione avvenga per l’utilizzazione o la commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato, l’obbligo di assolvere il tributo fa capo allo stesso soggetto d’imposta proprietario dei beni che procede all’estrazione in proprio o tramite terzi.


la base imponibile è costituita dal corrispettivo o in assenza di corrispettivo, dal valore dell’operazione, o assoggettato all’IVA in conseguenza dell’introduzione nel deposito.


Qualora i beni, durante la loro giacenza, abbiano formato oggetto di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima transazione.


Per ciò che concerne le prestazioni di servizi, si deve in ogni caso considerare che, per effetto delle regole di territorialità dei servizi previste dall’articolo 7-ter, del DPR n. 633 del 1972, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi generiche, se rese da un soggetto non stabilito in Italia, sono rilevanti nel Paese del committente.

Le stesse prestazioni, all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, contribuiranno a formare la base imponibile su cui applicare l’imposta se territorialmente rilevanti.

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