Accordo di Reciprocità tra L'Italia e il Regno Unito di GB e d'Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA.
- data di pubblicazione: 6 maggio 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Com’è risaputo, a partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea. In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito.
Il passato 02 maggio 2024, la Direzione Centrale Settore internazionale – Ufficio Fiscalità internazionale dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n.22 concludendo quanto segue:
“I Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
I rappresentanti dei due Stati precisano, poi, che l’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi.
Tanto premesso, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto: i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente; i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.
L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.”
(Tratto dalla risoluzione n.22 dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2022)
Tale accordo ha un effetto retroattivo al 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 7 febbraio del 2024.
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